Última modificació 20/02/2019

Sono aziende alberghiere le strutture ricettive, a gestione unitaria, organizzate per fornire al pubblico alloggio, servizi accessori ed eventualmente servizio di bar e ristorazione in almeno sette camere, anche comunicanti, o sette appartamenti. Sono escluse dal conteggio le dipendenze con o senza servizio autonomo di cucina.

La gestione si considera unitaria anche se la fornitura dei servizi alberghieri è affidata ad altri soggetti, secondo le modalità contrattuali in uso nel settore privatistico, in possesso di regolare titolo abilitativi per l’attività svolta, fermo restando in capo al gestore principale la responsabilità e la qualità dei servizi offerti dalla struttura alberghiera.

Le aziende alberghiere si distinguono in:

a) alberghi, quando offrono alloggio prevalentemente in camere;

b) residenze turistico-alberghiere (RTA) , quando offrono alloggio prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina.

In caso di parità tra numero di camere e appartamenti in una stessa struttura, la denominazione come Albergo o RTA è determinata in base agli standards qualitativi di classificazione prevalenti per l’una o l’altra tipologia, così come previsti nelle specifiche sezioni dell’allegato B) del Regolamento regionale vigente.

In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, gli alberghi possono distinguersi in:

a) motel:esercizio ricettivo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggi destinati a veicoli o imbarcazioni quante sono le unità abitative degli ospiti, maggiorate del 10 per cento, nonché i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda o fredda e di bar;

b) villaggio albergo: esercizio ricettivo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;

c) albergo meublè o garnì: esercizio ricettivo che fornisce solo il servizio di alloggio, eventualmente con prima colazione, senza ristorante;

d) albergo-dimora storica: esercizio ricettivo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe quattro stelle;

e) albergo-centro benessere: esercizio ricettivo dotato di impianti e attrezzature adeguate per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con strutture e servizi minimi della classe tre stelle. In caso di offerta di servizi termali o trattamenti estetici e dietetici, l'albergo centro-benessere può fregiarsi della denominazione rispettivamente di albergo termale o di albergo beauty farm;

f) albergo diffuso: esercizio ricettivo caratterizzato dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento e delle sale di uso comune nonché dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, integrate tra loro da servizi centralizzati, ed organizzate attraverso la valorizzazione di più immobili esistenti, purché coerente con il funzionamento unitario dell'esercizio alberghiero;

g) condhotel: esercizio ricettivo aperto al pubblico composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in appartamenti a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.

L’attività alberghiera può essere esercitata:

  • con apertura annuale, per un periodo di attività non inferiore a 270 giorni, anche non consecutivi, nell’arco dell’anno solare;

  • con apertura stagionale, per un periodo di attività non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi, nell’arco dell’anno solare.

Tutte le informazioni possono essere reperite sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/turismo/offerta-ricettiva/alberghi

I moduli per apertura, subingresso, variazioni e cessazioni dell'attività , reperibili all'indirizzo web sopra indicato, devono essere successivamente inviati (con le modalità indicate nella pagina iniziale del Portale)  al SUAP di Grugliasco, mediante invio da PEC alla PEC suap.gru@legalmail.it .

L’immobile da destinare ad albergo deve avere una destinazione urbanistica turistico-ricettiva

Per tutte le indicazioni relative alla disciplina le caratteristiche funzionali e gestionali nonché i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, il livello di classificazione e i segni distintivi o loghi delle aziende alberghiere occorre rifarsi al D.P.R. Piemonte del 15/5/2017 n. 9/R Regolamento regionale recante: “caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento. (articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3) .

Tali indicazioni NON SI APPLICANO ai Condhotel.

 

Per svolgere l’attività è necessario essere:

  • esenti da una qualsiasi causa di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 159 del 6/9/2011 e smi (antimafia);

  • esenti da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.LL.P.S. approvato con R.D. 18/6/1931 nr. 773.